Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 settembre 1987 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 maggio 2018 |
Commentari • 6
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea in composizione monocratica del 16 giugno 2023, che aveva riconosciuto Giuseppe D.G. colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché - dopo che gli era stata revocata la patente di guida con decreto prefettizio del 10 dicembre 2018, notificatogli il 15 dicembre 2018, conseguente ad avviso orale del 18 luglio 2016 del Questore di Torino - veniva sorpreso alla guida di un autoveicolo e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto. 2. Ricorre per cassazione Giuseppe D.G., a mezzo dell'avv. Davide …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea in composizione monocratica del 16 giugno 2023, che aveva riconosciuto Giuseppe D.G. colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché - dopo che gli era stata revocata la patente di guida con decreto prefettizio del 10 dicembre 2018, notificatogli il 15 dicembre 2018, conseguente ad avviso orale del 18 luglio 2016 del Questore di Torino - veniva sorpreso alla guida di un autoveicolo e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto. 2. Ricorre per cassazione Giuseppe D.G., a mezzo dell'avv. Davide …
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- 4. Benefici combattentistici: sentenza Corte dei Conti n. 456/2015Avv. Laura Lieggi · https://www.studiocataldi.it/ · 5 luglio 2014
Avv. Laura Lieggi - Una sentenza importante che costituisce per il personale appartenente alle Forze Armate, ed impegnato in operazioni e missioni all'estero, un riconoscimento per le attività svolte in contesti in cui sempre più frequentemente i militari rischiano la propria incolumità e la propria vita. Ecco i fatti. Con ricorso iscritto al n. 32142/PM del Registro di Segreteria, proposto dai sig.ri B. S.,C.S., M. D., M. I., V. G., tutti rappresentati e difesi dalla scrivente ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima alla via G. La Pira 3 (Bari), contro l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione Dipendenti, i ricorrenti - già Sottufficiali …
Leggi di più… - 5. Corte dei conti – pensionistica – assegno funzionale ex legge n. 468/1987- inclusione nella base pensionabile – esclusione- nota a sentenza n. 1506/2005 sezione…Francaviglia Rosa · https://www.diritto.it/ · 29 dicembre 2005
Con la sentenza in allegato, il Giudice Unico delle Pensioni della Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei Conti per l? Emilia-Romagna si? pronunzia su due questioni inerenti la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento da parte di sottoufficiali in congedo della Guardia di Finanza : 1) l? inclusione nella base pensionabile ed, in particolare, nella retribuzione individuale di anzianit? con conseguente maggiorazione del 18% ex art. 16 L. n. 177/1976 dell? assegno funzionale di cui all? art. 1, comma 9?, L. n. 468/1987? nella misura di cui all? art. 4 della L. n. 231/1990 o comunque alla stregua della documentazione in atti; 2) la rideterminazione sulla base …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 .
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 .
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 .
8. A decorrere dal 1 giugno 1987, in attesa di una legge organica di riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:
=====================================================================
15 anni 25 anni
di servizio di servizio
---------------------------------------------------------------------
a) capitano . . . . . . 2.100.000 4.500.000; b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 8 AGOSTO 1990, N. 231, COME MODIFICATA
DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94)) ; c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 8 AGOSTO 1990, N. 231, COME MODIFICATA
DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94)) ; d) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 8 AGOSTO 1990, N. 231, COME MODIFICATA
DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94)) ;
=====================================================================
Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani provenienti da carriere e ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato e' attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e 2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro cumulabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita' per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore. (2) ((10)) 9. A decorrere dal 1 giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio e' attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo e' elevato a lire 1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, ne' con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'.
10. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale ed equo indennizzo, con esclusione a tali ultimi due fini degli importi di cui ai commi 3, 7, 8 e 9.
11. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale militare delle Forze armate una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
12. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale militare delle Forze armate in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
13. Nei confronti del personale militare delle Forze armate, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell' articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
14. Ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa del personale militare delle Forze armate collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 13. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.
15. Per il personale militare delle Forze armate che cessa dal servizio per raggiunti limiti di eta', ovvero per decesso o per inabilita' assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data dei 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.
15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536 , ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria di cui all' articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 .
15-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 83 .
15-quater. Al personale militare trattenuto o richiamato che, alla data del 1 gennaio 1985, si sia trovato in prestazione effettiva di servizio senza soluzione di continuita', si applicano i benefici previsti dal comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224 .
------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 agosto 1990, n. 231 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi previsti dall' articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 , per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio
--- ---
a) tenente . . . . . . 2.100.000 2.700.000;
b) capitano . . . . . . 2.100.000 2.700.000;
c) maggiore . . . . . . 2.800.000 4.500.000;
d) tenente colonnello . 3.200.000 4.500.000."
------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 8 agosto 1990, n. 231 , come modificata dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi previsti dall' articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 , per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio
--- ---
a) tenente . . . . . . . . . . . 2.100.000 2.700.000;
b) capitano . . . . . . . . . . 2.100.000 2.700.000;
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 , nel modificare l' art. 5, comma 2 della L. 8 agosto 1990, n. 231 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 5, alinea) che suindicata modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018. - Articolo 2Art. 2. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, con esclusione del personale a cui viene applicato il trattamento previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' istituita l'indennita' militare forfettaria annua lorda non pensionabile da corrispondere nelle seguenti misure percentuali dello stipendio iniziale tabellare del grado effettivamente rivestito:
sergenti: 10 per cento;
rimanenti sottufficiali: 22 per cento;
ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso: 20 per cento;
colonnelli e generali: 10 per cento. (2) (3)
2. Per l'anno 1987 la predetta indennita' e' attribuita nella misura del 50 per cento di quella spettante per l'anno 1988. Solo la misura del 22 per cento prevista per i rimanenti sottufficiali decorre, con le stesse modalita', dal 1 ottobre 1987.
2-bis. Con decorrenza 1 dicembre 1987 al personale militare delle Capitanerie di porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1981, n. 475 , con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva, compete l'indennita' pensionabile prevista dal terzo comma dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento. La citata indennita' e' cumulabile con le altre indennita' previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 . (6) (8) (10) ((11)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 agosto 1990, n.231 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1990 e' corrisposta al personale di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 , un'indennita' militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde:
a) ufficiali e sottufficiali . . . . . . . . L. 75.000;
b) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000.";
(con l'art. 9 comma 2) che a decorrere dal 1 luglio 1990 e' soppressa l'indennita' militare forfettaria prevista dal comma 1 del presente articolo. ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n.394 nel modificare la L. 8 agosto 1990, n.231 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "A decorrere dal 1 dicembre 1995, l'indennita' militare di cui all' art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , e' soppressa". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 13 giugno 2002, n.163 , ha disposto (con l'art. 5, comma 15) che la misura dell'indennita' pensionabile prevista dal comma 2-bis del presente articolo e' elevata al 30 per cento. ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 12) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena, l' articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 , e successive integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima data, allo stesso personale compete, per tredici mensilita', un'indennita' di impiego operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli importi mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 , nel modificare la Tabella n. 3 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 13) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennita' di impiego operativo aggiuntiva per il personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui all' articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 , per il grado di luogotenente e' fissata in euro 308,84". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 , nel modificare l' art. 5, comma 15 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all' articolo 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 , trovano applicazione, con riferimento agli incrementi dell'indennita' mensile pensionabile riferiti al triennio contrattuale 2016-2018, nella misura dell'otto per cento". - Articolo 3Art. 3. 1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze successive al 1 gennaio 1979, sono riliquidate in base agli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869 ; della legge 17 aprile 1984, n. 79 ; del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 , nonche' del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341 . Per i dirigenti militari si applica la norma di cui all' articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , come modificato dall' articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915 . Le disposizioni previste per i dirigenti civili dello stato dal presente comma si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985. ((3)) 2. Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del comma 1 decorre dal 1 agosto 1987.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1987 ed in annue lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al personale militare del Ministero della difesa e della Guardia di finanza e' corrisposto, alla data di cessazione dal servizio e per la durata di sei anni, dai competenti uffici amministrativi interni, all'atto della cessazione stessa, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.
6. Il trattamento provvisorio e' esteso anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attivita' di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio. Il trattamento provvisorio e' protratto oltre il termine di sei anni ove non sia possibile provvedere, per eccezionali motivi, alla liquidazione del trattamento definitivo entro il sessennio dalla cessazione dal servizio.
6-bis. Gli oneri relativi ai miglioramenti delle pensioni dei segretari generali provinciali e comunali sono a carico della "Cassa pensioni dipendenti enti locali" amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
6-ter. I provvedimenti di cessazione dal servizio degli ufficiali e dei sottufficiali sono assoggettati al visto di legittimita' da parte degli organi di controllo in via successiva.
6-quater. La direzione provinciale del Tesoro e gli enti amministrativi interni delle singole amministrazioni sono autorizzati a corrispondere, in attesa del perfezionamento dei decreti attributivi della riliquidazione delle pensioni, acconti in misura del 90 per cento delle competenze spettanti.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale, con sentenza 8-9 gennaio 1991, n. 1 (G.U. 1a s.s. 16/1/1991, n. 3), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, del presente articolo, nella parte in cui "non dispone a favore dei dirigenti collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979 la riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della pensione sulla base degli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1982, n. 869 ; della legge 17 aprile 1984, n. 79 ; del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2 , convertito, con modificazioni, in legge 8 marzo 1985, n. 72 ; del decreto-legge 10 maggio 1986 n. 154 , convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1986, n. 341 , a decorrere dal 1° marzo 1990".