Art. 7. Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All' articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , le parole «e di almeno una lingua straniera» sono sostituite dalle seguenti: «e della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 37 (Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'art. 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalita' per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui si riferisce il bando, e le modalita' per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresi' i casi nei quali U comma 1 non si applica.».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 37 (Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'art. 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalita' per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui si riferisce il bando, e le modalita' per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresi' i casi nei quali U comma 1 non si applica.».