Articolo 1 del Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498
Articolo 2
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22 giugno 1961
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5 dicembre 1975
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5 novembre 1985
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20 marzo 2001
Art. 1.
Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, ((non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria,)) i termini di prescrizione e di decadenza nonche' quelli di adempimento di obbligazioni e di formalita' previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'articolo 3.
Entrata in vigore il 20 marzo 2001
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