2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore puo' presentare al Collegio esposti sulla regolarita' delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.
3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarita' all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.
4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarita', il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facolta' di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.
5. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1996, N. 672 )) .