Articolo 14 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515
Articolo 12Articolo 15
Versione
29 dicembre 1993
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Versione
4 gennaio 1997
Art. 14. (Pubblicita' e controllo delle spese elettorali dei candidati) 1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarita'
2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore puo' presentare al Collegio esposti sulla regolarita' delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.
3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarita' all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.
4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarita', il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facolta' di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.
5. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1996, N. 672 )) .
Entrata in vigore il 4 gennaio 1997
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