Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3
Articolo 14Articolo 16
Versione
20 gennaio 1972
Art. 15.
Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il precedente art. 11, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna Regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle Regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 16, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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