Articolo 5 - Accordo della Legge 2 febbraio 2001, n. 15
Articolo 4Articolo 6
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21 febbraio 2001
Art. 5

Le Parti promuoveranno l'organizzazione e la produzione di iniziative culturali congiunte per la presentazione in Paesi terzi.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2001
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