Provvedimento: […] In esso non era, tuttavia, riprodotta la clausola di cui all'art. 79, comma 3, del precedente accordo, a precisazione che il conglobamento non modificava le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico come previsto dall'art. 15, della legge n. 177/1976. […] Orbene, le parti preposte alla stipula degli accordi sindacali nel pubblico impiego formulavano l'art. 15 citato, che in maniera espressa disponeva il conglobamento di una parte dell'indennità integrativa speciale nella paga tabellare, senza fare riferimento ad altre voci, ricevendo, poi, l'avallo legislativo con il suo inserimento in apposito DPR e con l'estensione che il legislatore ne aveva operato al settore pubblico non contrattualizzato.
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