Articolo 4 - Convenzione della Legge 10 febbraio 2005, n. 19
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 marzo 2005
Articolo 4
Norma generale

Le Parti si scambiano in particolare, come previsto nella presente Sezione, le informazioni che sembreranno pertinenti per:
a. procedere alla determinazione ed alla riscossione delle imposte, al ricupero dei crediti fiscali o alle relative misure di
esecuzione, e
b. intentare cause dinanzi ad un'autorita' amministrativa o procedimenti penali dinanzi ad un organo giurisdizionale.
Le informazioni che risultano manifestamente non pertinenti riguardo agli obiettivi di cui sopra, non possono essere oggetto di scambi in applicazione della presente Convenzione .
Una Parte non puo' utilizzare le informazioni in tal modo ottenute, come mezzo di prova dinanzi ad una giurisdizione penale, se non ha ottenuto l'autorizzazione preliminare della Parte che le ha fornite. Tuttavia, due o piu' Parti possono di comune accordo rinunciare alla condizione dell'autorizzazione preliminare.
Una Parte puo' , mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei Depositari, indicare che, conformemente alla sua legislazione interna, le sue autorita' possono informare il suo residente o cittadino prima di fornire informazioni che lo riguardano , in applicazione degli Articoli 5 e 7.
Entrata in vigore il 1 marzo 2005
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