Articolo 5 - Convenzione della Legge 10 febbraio 2005, n. 19
Articolo 4Articolo 6
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1 marzo 2005
Articolo 5
Scambio: d'informazioni su richiesta

Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce ogni informazione di cui all'Articolo 4 relativa ad una determinata persona o transazione.
Se le informazioni disponibili nelle cartelle fiscali dello Stato richiesto non consentono di dar seguito alla richiesta d'informazioni, detto Stato deve prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste.


Entrata in vigore il 1 marzo 2005
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