Art. 3.
Modifiche agli ((allegati da 1 a 14)) al codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 1. Agli ((allegati da 1 a 14)) del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato 1:
1) alla parte A:
1.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Condizioni generali che devono corredare l'autorizzazione generale»;
1.2) al numero 2, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE » sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ,»;
1.3) dopo il numero 11, sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande per i servizi di cui all'articolo 68, senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03.
11-ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorita' giudiziaria.
11-quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorita' in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza.
11-quinquies. Il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC.
11-sexies. L'adozione, per i servizi di cui all'articolo 68, di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite access point.»;
2) alla parte B:
2.1) al numero 4, le parole: «del decreto legislativo 22 giugno 2016 n. 128 » sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 »;
2.2) al numero 5, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE » sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».
3) alla parte E, al numero 10, le parole: «diverse da quelle sul prefisso internazionale» sono soppresse;
b) all'allegato 6, alla parte B, lettera a), le parole: « direttiva 2002/58/CE » sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ,»;
c) all'allegato 7, all'articolo 3, comma 5, le parole: «90-ter, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «98-ter, comma 2,»;
d) all'allegato 8, alla parte B, punto II, numero 2, le parole: «dell' articolo 12 della direttiva 2002/58/CE » sono sostituite dalle seguenti: «dell' articolo 129 del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 »;
e) all'allegato 12:
1) all'articolo 1, comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «anche per la distribuzione di contenuti (Content delivery Network - CDN)» e dopo le parole: «altri soggetti autorizzati» sono aggiunte le seguenti: «anche per le reti IP»;
1.2) alla lettera d), dopo le parole: «anche congiuntamente» sono inserite le seguenti: «, anche a bordo di imbarcazioni e di aerei»;
1.3) la lettera f) e' abrogata;
1.4) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
«h-bis) Per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applica un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.»;
2) all'articolo 1-bis:
al comma 1, dopo le parole: «Le imprese titolari di autorizzazione generale» sono inserite le seguenti: «o alle quali sono stati concessi diritti di uso»;
3) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
3.1) «3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione.
per larghezze di banda
fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 30,00 euro
Tipologia di servizio:
erogato attraverso terminali di tipo HEST
diffusivo televisivo o radiofonico;
contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto;
operazioni spaziali (quali telemetrie);
S-PCS riferito al gateway;
S-PCS riferito ai terminali d'utente;
Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto;
Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati»;
3.2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di cui al comma 3 solo le bande di frequenze individuate nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNFR) come di libero uso o ad uso collettivo.»;
4) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Le imprese titolari di autorizzazione generale» sono inserite le seguenti: «o alle quali sono stati concessi diritti di uso»;
5) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato e' effettuato attraverso le piattaforme digitali di pagamento della pubblica amministrazione, fatte salve le eccezioni indicate sul sito istituzionale del Ministero»;
f) dopo l'allegato 12, e' inserito l'allegato 12-bis contenuto nell'allegato A al presente decreto;
g) all'allegato n. 13, alla rubrica le parole: «(ex allegato 12 Codice 2003)» sono soppresse;
h) all'allegato n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
i. la rubrica e' sostituita dalla seguente: «ALLEGATO n. 13-bis (ex allegato 9 decreto legislativo 1° agosto Codice 2003)) DICHIARAZIONE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11»;
ii. le parole «La presente dichiarazione dovra' essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta.» sono sostituite dalle seguenti: «La presente dichiarazione deve essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero ai sensi dell'articolo 11.»;
iii. dopo le parole: «Data presunta di inizio attivita'» sono inserite le seguenti: «Nel caso di accesso ad una rete pubblica tramite RLAN (art. 68) devono essere indicate altresi' le seguenti informazioni:
1. ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata;
Data presunta di inizio attivita'.»;
iv. nella parte della Dichiarazione relativa ai documenti da allegare al n. 1 e n. 2, dopo le parole: «accordi di piena reciprocita'» sono inserite le seguenti: «, con allegata copia in formato digitale del documento di identita' personale del/i dichiarante/i»;
Modifiche agli ((allegati da 1 a 14)) al codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 1. Agli ((allegati da 1 a 14)) del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato 1:
1) alla parte A:
1.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Condizioni generali che devono corredare l'autorizzazione generale»;
1.2) al numero 2, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE » sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ,»;
1.3) dopo il numero 11, sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande per i servizi di cui all'articolo 68, senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03.
11-ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorita' giudiziaria.
11-quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorita' in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza.
11-quinquies. Il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC.
11-sexies. L'adozione, per i servizi di cui all'articolo 68, di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite access point.»;
2) alla parte B:
2.1) al numero 4, le parole: «del decreto legislativo 22 giugno 2016 n. 128 » sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 »;
2.2) al numero 5, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE » sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».
3) alla parte E, al numero 10, le parole: «diverse da quelle sul prefisso internazionale» sono soppresse;
b) all'allegato 6, alla parte B, lettera a), le parole: « direttiva 2002/58/CE » sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ,»;
c) all'allegato 7, all'articolo 3, comma 5, le parole: «90-ter, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «98-ter, comma 2,»;
d) all'allegato 8, alla parte B, punto II, numero 2, le parole: «dell' articolo 12 della direttiva 2002/58/CE » sono sostituite dalle seguenti: «dell' articolo 129 del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 »;
e) all'allegato 12:
1) all'articolo 1, comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «anche per la distribuzione di contenuti (Content delivery Network - CDN)» e dopo le parole: «altri soggetti autorizzati» sono aggiunte le seguenti: «anche per le reti IP»;
1.2) alla lettera d), dopo le parole: «anche congiuntamente» sono inserite le seguenti: «, anche a bordo di imbarcazioni e di aerei»;
1.3) la lettera f) e' abrogata;
1.4) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
«h-bis) Per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applica un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.»;
2) all'articolo 1-bis:
al comma 1, dopo le parole: «Le imprese titolari di autorizzazione generale» sono inserite le seguenti: «o alle quali sono stati concessi diritti di uso»;
3) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
3.1) «3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione.
per larghezze di banda
fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 30,00 euro
Tipologia di servizio:
erogato attraverso terminali di tipo HEST
diffusivo televisivo o radiofonico;
contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto;
operazioni spaziali (quali telemetrie);
S-PCS riferito al gateway;
S-PCS riferito ai terminali d'utente;
Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto;
Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati»;
3.2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di cui al comma 3 solo le bande di frequenze individuate nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNFR) come di libero uso o ad uso collettivo.»;
4) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Le imprese titolari di autorizzazione generale» sono inserite le seguenti: «o alle quali sono stati concessi diritti di uso»;
5) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato e' effettuato attraverso le piattaforme digitali di pagamento della pubblica amministrazione, fatte salve le eccezioni indicate sul sito istituzionale del Ministero»;
f) dopo l'allegato 12, e' inserito l'allegato 12-bis contenuto nell'allegato A al presente decreto;
g) all'allegato n. 13, alla rubrica le parole: «(ex allegato 12 Codice 2003)» sono soppresse;
h) all'allegato n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
i. la rubrica e' sostituita dalla seguente: «ALLEGATO n. 13-bis (ex allegato 9 decreto legislativo 1° agosto Codice 2003)) DICHIARAZIONE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11»;
ii. le parole «La presente dichiarazione dovra' essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta.» sono sostituite dalle seguenti: «La presente dichiarazione deve essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero ai sensi dell'articolo 11.»;
iii. dopo le parole: «Data presunta di inizio attivita'» sono inserite le seguenti: «Nel caso di accesso ad una rete pubblica tramite RLAN (art. 68) devono essere indicate altresi' le seguenti informazioni:
1. ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata;
Data presunta di inizio attivita'.»;
iv. nella parte della Dichiarazione relativa ai documenti da allegare al n. 1 e n. 2, dopo le parole: «accordi di piena reciprocita'» sono inserite le seguenti: «, con allegata copia in formato digitale del documento di identita' personale del/i dichiarante/i»;