Articolo 7 del Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22
Articolo 4 terArticolo 4 quinquies
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18 marzo 2007
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26 maggio 2016
Art. 7. (( (Procedure di valutazione della conformita'). )) (( 1. La conformita' degli strumenti di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili e' effettuata applicando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della conformita' elencate nell'allegato specifico dello strumento.
2. Le procedure di valutazione della conformita' sono stabilite nell'allegato II.
3. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione di conformita' di cui al comma 1 sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo notificato che esegue tale valutazione di conformita', o in una lingua accettata da tale organismo ))
Entrata in vigore il 26 maggio 2016
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