Art. 13. (Indennita' di disoccupazione ordinaria)
A decorrere dal 1 gennaio 1974, la misura della indennita' giornaliera di disoccupazione, di cui all' art. 5 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 310 , ivi comprese le indennita' poste in pagamento nell'anno medesimo in favore degli operai agricoli e riferite al 1973, e' elevata a L. 800. (1) ((12)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 27 aprile 1988, n. 497 (in G.U. 1a s.s. del 04/05/1988 n. 18) ha dichiarato " la illegittimita' costituzionale dell' art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , per la parte in cui non prevede un
meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato."
A decorrere dal 1 gennaio 1974, la misura della indennita' giornaliera di disoccupazione, di cui all' art. 5 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 310 , ivi comprese le indennita' poste in pagamento nell'anno medesimo in favore degli operai agricoli e riferite al 1973, e' elevata a L. 800. (1) ((12)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 27 aprile 1988, n. 497 (in G.U. 1a s.s. del 04/05/1988 n. 18) ha dichiarato " la illegittimita' costituzionale dell' art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , per la parte in cui non prevede un
meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato."