Articolo 22 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258
Articolo 21Articolo 23
Versione
3 ottobre 2000
Art. 22. Competenza e giurisdizione 1. All' articolo 56 del decreto legislativo n. 152 del 1999 , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio e' stata commessa la violazione, a eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 54, commi 8 e 9, per le quali e' competente il comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorita'.".
2. Dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale concorre il Corpo forestale dello Stato, in qualita' di Forza di polizia specializzata in materia ambientale.".
Entrata in vigore il 3 ottobre 2000
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