Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212
Articolo 10 bisArticolo 12
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2 novembre 2005
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5 luglio 2024
Art. 11. Istituzioni non statali (( 1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 e fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la loro qualificazione, la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale. )) (( 2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformita' dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine l'ANVUR puo' avvalersi di esperti della valutazione ai sensi e nei limiti di cui all' articolo 12, comma 4, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 . )) 3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali.
4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. ((Tali istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell'ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione con le medesime procedure di cui ai precedenti commi puo' essere concessa l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca.)) 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.
Entrata in vigore il 5 luglio 2024
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