Articolo 46 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256
Articolo 45Articolo 47
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10 febbraio 1972
Art. 46.

Non puo' essere accettato come donatore o datore chi, sottoposto a visita medica generale, risulti che:
a) sia o sia stato affetto da: epatite virale, lues, coronaropatie, neoplasie maligne, malattie allergiche, tendenza alle emorragie, episodi epilettici e convulsivi;
b) sia affetto da malattie croniche: cardiovascolari, renali, epatiche, del sangue;
c) sia affetto da: malattie del coagulo, diabete, dermatosi diffuse;
d) sia o sia stato affetto da: malattie tubercolari, reumatiche, alcolismo, intossicazione da droghe, ulcera gastroduodenale o altre malattie che, a giudizio del medico, controindichino la donazione di sangue (ad esempio: emopatie congenite, esposizione ad agenti chimici o fisici che possono essere causa di anemia).
Il medico puo' valutare, ai fini dell'ammissione, l'importanza della pregressa malattia ed il tempo trascorso dalla guarigione.

Entrata in vigore il 10 febbraio 1972
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