Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
Articolo 18 bisArticolo 20
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24 agosto 1994
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14 luglio 2023
Art. 19. (( (Concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche). )) (( 1. Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonche' ai sensi di quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento, nonche' dei principi selettivi, delle finalita' e delle modalita', in quanto compatibili, di cui al capo I.
2. Con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'.
3. Le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono aderire alla ricognizione dei fabbisogni per l'indizione dei concorsi unici di cui all'articolo 21, comma 1, e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari loro applicabili in materia di assunzioni.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante il Portale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
5. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalita' digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, puo' avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
6. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.
7. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall' articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono stabiliti, rispettivamente, in otto e venti giorni.
8. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi unici il bando di concorso puo' fissare un contributo di ammissione per ciascun candidato non superiore a 10 euro per i concorsi per il personale non dirigenziale e di importo compreso tra i 10 e i 15 euro per i concorsi per il personale dirigenziale. ))
Entrata in vigore il 14 luglio 2023
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