Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
Articolo 17Articolo 18 bis
Versione
24 agosto 1994
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Versione
14 luglio 2023
Art. 18. (( (Compensi per le commissioni di concorso). )) (( 1. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all' articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56 . Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali. ))
Entrata in vigore il 14 luglio 2023
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