Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 aprile 2025 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 aprile 2025 |
Commentario • 1
- 1. Controlli Fiscali A Consulenti Digital Marketing: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 25 settembre 2025
Hai ricevuto un accertamento fiscale come consulente di digital marketing? In questi casi, l'Agenzia delle Entrate presume che parte dei compensi percepiti da clienti italiani o esteri non sia stata dichiarata correttamente, oppure che vi siano errori nell'inquadramento fiscale delle prestazioni rese online. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, sanzioni pesanti e, nei casi più complessi, contestazioni legate al monitoraggio dei redditi esteri. Tuttavia, non sempre l'accertamento è legittimo: con una difesa ben strutturata è possibile dimostrare la correttezza della dichiarazione o ridurre sensibilmente le sanzioni. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta i …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 27/10/2025, n. 331Provvedimento: Sent. n. 331/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA composta dai Magistrati: Paolo Novelli Presidente - relatore Rossella Cassaneti Giudice Gabriele Pepe Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di opposizione ex art. 142 C.G.C. al decreto n. 44/2025 del giudice monocratico ed iscritto al n. 74503 R.G., instaurato a istanza dei sigg. MANFREDI Gaetano, nella qualità di sindaco del Comune di Napoli dal 18/10/2021 a tutt'oggi; CLAUDIA Gargiulo, nella sua qualità di Responsabile dell'Area ragioneria da marzo 2025 a tutt'oggi. VISTI gli altri atti e i documenti di causa; CHIAMATA la …Leggi di più...
- acquisizione d'ufficio conti·
- opposizione ex art. 142 C.G.C.·
- mutamento sistema informatico·
- riduzione sanzione·
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- art. 141 C.G.C.·
- mancato deposito conti giudiziali·
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- riorganizzazione servizi comunali·
- responsabilità del procedimento
- 2. Trib. Lanusei, sentenza 27/07/2025, n. 59Provvedimento: N. R.A.C.L. 44/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 44/2025 R.A.C.L., promossa da (c.f. ), elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Francesco Antonio Corrias, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Enzo Di Mauro, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo, ricorrente contro , e Controparte_1 Controparte_2 [...] …Leggi di più...
- adempimento in forma specifica·
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Versioni del testo
- Art. 1.
Continuita' dell'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma e obbligo di adeguamento dello statuto
1. L'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, istituito in ente giuridico autonomo dal regio decreto 5 febbraio 1922, n. 186 , conservato negli scopi e nella personalita' giuridica dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, iscritto quale fondazione di diritto privato nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Parma, e' ordinato in conformita' alla presente legge.
2. La Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, di seguito denominata «Fondazione», adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge secondo le modalita' previste dall'articolo 6 e lo sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che vi provvede con decreto, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della cultura. Il medesimo procedimento di approvazione si osserva per le successive modifiche statutarie, ferme restando le disposizioni dell'articolo 5.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- Il Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 186 , «Concernente la costituzione di una nuova Amministrazione dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- serie generale- n. 52 del 3 marzo 1922.
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, recante «Equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unita' regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 210 del 17 settembre 1946. - Art. 2. Scopi, durata e assenza di fini di lucro della Fondazione 1. Scopi principali della Fondazione, perseguiti senza ingerenza nei servizi di culto, sono:
a) la conservazione della basilica di Santa Maria della Steccata in Parma, di seguito denominata «Basilica», quale luogo insigne di esercizio del culto cattolico;
b) la tutela, in ambito nazionale e internazionale, del patrimonio storico, culturale e religioso rappresentato dalla Basilica, nell'unitario insieme delle sue componenti materiali e immateriali;
c) la valorizzazione degli altri elementi del suo patrimonio.
2. Scopo accessorio della Fondazione e' l'attuazione di iniziative di utilita' sociale, culturali e filantropiche.
3. La Fondazione ha durata illimitata, opera senza fini di lucro e non effettua distribuzioni o assegnazioni di utili o utilita', neppure in forma indiretta.
4. Il patrimonio della Fondazione e' destinato agli scopi di cui ai commi 1 e 2. - Art. 3. Organi della Fondazione 1. Sono organi della Fondazione:
a) il presidente;
b) il consiglio generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente e' il rappresentante legale della Fondazione e presiede il consiglio generale. E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della cultura, sentito il vescovo della diocesi di Parma, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori cinque anni.
3. Il consiglio generale e' l'organo di indirizzo della Fondazione ed e' composto dal presidente e dagli ulteriori otto membri di cui ai commi 4 e 5.
4. Sono membri di diritto del consiglio generale, in ragione del loro ufficio e per la durata della relativa funzione:
a) il vescovo della diocesi di Parma;
b) il sindaco di Parma;
c) il presidente della provincia di Parma;
d) il rettore dell'universita' degli studi di Parma.
5. Quattro membri del consiglio generale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della cultura. Essi durano in carica cinque anni, salvo rinnovo; in caso di loro sostituzione nel corso del mandato, la nomina del sostituto e' disposta fino alla scadenza quinquennale dell'incarico del membro sostituito. I membri di cui al presente comma che, in assenza di cause di forza maggiore, non partecipano a tre riunioni consecutive del consiglio generale decadono di diritto dall'ufficio.
6. Il consiglio generale puo' attribuire ad uno dei membri di cui al comma 5 le funzioni di segretario generale, con compiti di coordinamento della gestione amministrativa della Fondazione.
7. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di cui agli articoli 2403 e 2409-bis, secondo comma, del codice civile . Il collegio e' composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente del collegio e' designato dal Ministro dell'interno; gli altri due revisori sono designati, rispettivamente, dal vescovo della diocesi di Parma e dal sindaco di Parma. I revisori durano in carica quattro anni, salvo rinnovo. In caso di sostituzione di un componente nel corso del mandato, il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'intero collegio.
8. Non possono essere nominati alle cariche di cui ai commi 2, 5 e 7 coloro i quali si trovano in una delle condizioni di cui all' articolo 2382 del codice civile . Se la condizione si verifica dopo la nomina, comporta la decadenza dalla carica.
9. La partecipazione agli organi della Fondazione da' diritto soltanto agli eventuali emolumenti che il consiglio generale deliberi di riconoscere, con oneri a carico della Fondazione stessa, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, comma 3.
Note all'art. 3:
- Si riportano gli artt. 2382 , 2403 e 2409-bis del Codice civile :
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza).
- Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.»
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.»
«Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.»