Articolo 4 del Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117
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Art. 4. Poteri straordinari dei capi degli uffici 1. I capi degli uffici individuati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2, entro dieci giorni dalla comunicazione dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura previsti dalle medesime norme, predispongono un piano straordinario, anche in deroga alle previsioni dell' articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , e, in particolare, in deroga ai limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dal Consiglio superiore ((della magistratura)) , che consenta il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il piano straordinario e' predisposto tenendo conto del disposto dell'articolo 7-ter, comma 2-bis, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e in maniera tale che la deroga ai limiti dei carichi esigibili non comprometta la qualita' del servizio e della prestazione lavorativa dei magistrati.
2. In attuazione del piano ((di cui al comma 1)) possono essere derogati i criteri di assegnazione degli affari, nonche' riassegnati affari gia' assegnati, in deroga alle ordinarie procedure di variazione tabellare e di riassegnazione degli affari previste dagli articoli 7-bis e ((7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al citato regio decreto)) n. 12 del 1941. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva approvazione.
3. Nell'elaborazione del piano ((di cui al comma 1)) il capo dell'ufficio puo' disporre che i magistrati assegnatari di affari in materie estranee alle macroaree interessate dal piano, ai quali sono assegnati, in forza del piano, fascicoli in materie rientranti nelle macroaree interessate possono posporre la trattazione dei primi per dare prevalenza a quelli ((rientranti nelle materie)) indicate nel piano. Qualora il piano sia rispettato, si considerano giustificati gli eventuali ritardi nel compimento degli atti relativi agli affari gia' assegnati nelle materie estranee, purche' siano conseguenza della partecipazione al piano. Della positiva partecipazione al piano da parte del singolo magistrato il Consiglio superiore della magistratura tiene conto ai fini di ogni successiva valutazione che lo riguarda.
4. Il piano ((di cui al comma 1)) e i provvedimenti conseguenti cessano di avere ogni efficacia il 30 giugno 2026.
4-bis. ((Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno 2026 conserva efficacia, quanto all'individuazione del carico esigibile, il programma per la gestione dei procedimenti civili e penali pendenti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, redatto dal capo dell'ufficio giudiziario per l'anno 2025. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011 e' differito al 31 gennaio 2027.)) 4-ter. ((I termini previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.5, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per l'approvazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei progetti tabellari degli uffici giudicanti nonche' i termini previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, per l'approvazione dei progetti organizzativi per le procure della Repubblica per il quadriennio 2026-2029 sono prorogati di sessanta giorni.))
Entrata in vigore il 8 ottobre 2025
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