Articolo 2 del Decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361
Articolo 1Articolo 3
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31 ottobre 1998
Art. 2. Composizione del servizio 1. All' articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o piu' delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. La suddivisione tra le varie categorie di provenienza e' determinata con decreto del Ministro delle finanze.";
b) nel quarto comma:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per la durata dell'incarico di esperto si applica l' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dall' articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 .";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "n. 392," sono inserite le seguenti: "o da amministrazioni pubbliche,"; nello stesso periodo, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: ", o in posizione equivalente,".
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 146/1980 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 10. - Al servizio sono assegnati non piu' di cinquanta esperti.
Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o piu' delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. La suddivisione tra le varie categorie di provenienza e' determinata con decreto del Ministro delle finanze.
Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.
Per la durata dell'incarico di esperto si applica l' art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dall' art. 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 . Gli esperti provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , o da amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o in posizione equivalente, per la durata dell'incarico.
I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire".
- La legge 24 maggio 1951, n. 392 (Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della magistratura nonche' dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 14 giugno 1951.
- Il testo dell' art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dall' art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell' art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, e' il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l' art. 2103, primo comma, del codice civile in relazione all'equivalenza di mansioni.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Il trattamento economico e' regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, con decreto del dirigente generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore".
Entrata in vigore il 31 ottobre 1998
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