Articolo 4 del Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41
Articolo 3Articolo 5
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24 febbraio 1995
Art. 4. Servizio sanitario nazionale 1. A decorrere dall'anno 1995, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8 , 9 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, e' determinato nella misura del 6,6 per cento.
2. Per l'anno 1995, il versamento in acconto previsto dall' articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217 , emanato ai sensi dell' articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e' effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 1; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo 1995, sono individuate le modalita' di attuazione.
3. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1995, 1996 e 1997 e' ridotto rispettivamente di lire 735 miliardi, lire 1.110 miliardi e lire 1.110 miliardi.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1995
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