Art. 30. Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 ((7)) 1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al ((regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013)) la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.
Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento.
(( 1-bis. Quando e' accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui e' accertata la competenza e il richiedente e' preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013. )) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , le parole: "regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003," ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013"."
Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento.
(( 1-bis. Quando e' accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui e' accertata la competenza e il richiedente e' preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013. )) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , le parole: "regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003," ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013"."