Articolo 6 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Articolo 5Articolo 7
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Art. 6. Accesso alla procedura 1. La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.
3. La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19. La domanda del minore non accompagnato puo' essere altresi' presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.
3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si ((presenti)) presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identita' dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volonta' precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non e' instaurato.
Entrata in vigore il 5 dicembre 2023
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