Articolo 25 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Articolo 24Articolo 23 bis
Versione
2 marzo 2008
Art. 25. Raccolta di informazioni su singoli casi 1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente.
2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere all'incolumita' del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla liberta' e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.
Entrata in vigore il 2 marzo 2008
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