Articolo 12 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
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Art. 12. Fondi pensione aperti 1. I soggetti di cui all' ((articolo 3, comma 1, lettera h),)) , possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonche' le quote del TFR.
2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti puo' avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio e' rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalita' di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2019
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