Articolo 18 del Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65
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29 aprile 2003
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30 novembre 2011
Art. 18. Sanzioni 1. Chiunque immette sul mercato i preparati pericolosi di cui al presente decreto, in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 8, 9 e 10, nonche' in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui all'articolo 3, e' punito con l'ammenda da euro centoquattro a euro cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di maggiore gravita' si applica anche la pena dell'arresto fino a sei mesi.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo preparati pericolosi in confezioni originali, sempreche' non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.
4. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di vendita a distanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settemilacinquecento.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2011, N. 186)) .
Entrata in vigore il 30 novembre 2011
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