Articolo 12 - Trattato della Legge 2 gennaio 1989, n. 12
Articolo 11Articolo 13
Versione
26 gennaio 1989
Articolo 12
Informazioni aggiuntive
Se la Parte richiesta ritiene che la documentazione fornita a sostegno della richiesta non sia sufficiente, ai sensi del presente Trattato, per consentire la concessione dell'estradizione, questa Parte puo' richiedere che vengano fornite, entro un termine di tempo da essa stabilito, informazioni aggiuntive. Se la persona di cui si richiede l'estradizione e stata arrestata e le informazioni aggiuntive fornite non sono sufficienti ai sensi del presente Trattato, o non vengano ricevute nel termine stabilito, la persona puo' essere messa in liberta'. Cio' non precludera' alla Parte richiedente la possibilita' di inoltrare una nuova richiesta di estradizione della persona. Quando la persona e messa in liberta' ai sensi del paragrafo 2, la Parte richiesta deve darne notizia non appena possibile alla Parte richiedente.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1989
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