Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 gennaio 1956 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 febbraio 1986 |
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Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/02/2015, n. 475Provvedimento: N. 01980/2014 REG.RIC. N. 00475/2015 REG.PROV.COLL. N. 01980/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Ecotecnica Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Quinto, Luigi Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, Via Garibaldi 43; contro Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso Elisabetta Ciulla in Lecce, Municipio; per l'annullamento della nota prot. n. …Leggi di più...
- art. 8 comma 8 d.lgs. 66 del 2014·
- art. 47 comma 9 d.lgs. 66 del 2014·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- compensazione delle spese di lite·
- servizio di igiene urbana·
- trattenuta d'ufficio·
- codice SIOPE·
- d.lgs. 66 del 2014·
- riduzione di spesa delle pubbliche amministrazioni
Versioni del testo
- Art. 1.
Per il funzionamento della Corte costituzionale e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1955-56, la spesa di lire 120 milioni, da iscrivere con speciale capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. - Art. 2. ((A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale e' annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro))
- Articolo 3Art. 3.
Per far fronte all'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso viene ridotto corrispondentemente lo stanziamento iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.