Legge 24 dicembre 1955, n. 1312

Commentari0

    Giurisprudenza1

    • 1TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/02/2015, n. 475
      Provvedimento: N. 01980/2014 REG.RIC. N. 00475/2015 REG.PROV.COLL. N. 01980/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Ecotecnica Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Quinto, Luigi Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, Via Garibaldi 43; contro Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso Elisabetta Ciulla in Lecce, Municipio; per l'annullamento della nota prot. n. …
       Leggi di più...
      • art. 8 comma 8 d.lgs. 66 del 2014·
      • art. 47 comma 9 d.lgs. 66 del 2014·
      • annullamento di provvedimento amministrativo·
      • compensazione delle spese di lite·
      • servizio di igiene urbana·
      • trattenuta d'ufficio·
      • codice SIOPE·
      • d.lgs. 66 del 2014·
      • riduzione di spesa delle pubbliche amministrazioni

    Versioni del testo

    • Art. 1.
      Per il funzionamento della Corte costituzionale e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1955-56, la spesa di lire 120 milioni, da iscrivere con speciale capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
    • Art. 2. ((A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale e' annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro))
    • Articolo 3
      Art. 3.
      Per far fronte all'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso viene ridotto corrispondentemente lo stanziamento iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.