Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149

Commentari12

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  • 1L’ipotesi del mutuo di scopo e il privilegio di tipo speciale del credito del Fondo di garanzia per le PMI.
    Andrea Zanellato · https://www.iusinitinere.it/

    Il Fondo di garanzia per le pmi (cenni). Il Fondo di garanzia per le PMI[1] – istituito dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ai sensi dell'art. 2, co. 100, lett. a) della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662[2] e dell'art. 15 della Legge 7 Agosto 1997, n. 266[3] – è uno strumento finanziario a tutela della posizione creditoria che riducendo in modo significativo il livello di rischio in capo al soggetto finanziatore – di norma un Istituto di Credito – consente un accesso agevolato al credito. Invero, il Fondo di garanzia per le PMI fu istituito sul finire del secolo scorso con il precipuo scopo di permettere a quelle imprese che non disponevano di sufficienti ed idonee garanzie di …

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  • 2USURA: La L. 108/1996 non ha efficacia retroattiva
    Avv. Catia La Torraca · https://www.expartecreditoris.it/ · 2 luglio 2016

    ISSN 2385-1376 La norma che prevede la nullità dei patti contrattuali che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotta con la L. n. 108 del 1996, art. 4) non è retroattiva e, pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, non influisce sulla validità delle clausole dei contratti stessi. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. terza, Pres. Spirito – Rel. Pellecchia, con la sentenza n. 8945 del 05.05.2016. Nel caso di specie, una società Cooperativa, debitrice di una Banca, ed i soci fideiussori, avevano convenuto in giudizio l'Istituto di credito, proponendo opposizione avverso il decreto …

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  • 3Decreto Valore Cultura: il testo coordinato in GazzettaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 ottobre 2013

  • 4Legge di stabilità 2012 pubblicata in Gazzetta ufficialeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 novembre 2011

  • 5Decreto milleproroghe 2007: rottamazione veicoli, missioni militari, giudici onorariAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 marzo 2008
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Giurisprudenza140

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  • 1Trib. Potenza, sentenza 26/07/2024, n. 1253
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Il Tribunale di TE, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta la numero di RG 3265/2009 aventi ad oggetto “ titoli di credito”, vertenti T R A , in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 Dell'Aglio, legale dell'Ente, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; PARTE OPPONENTE E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lettieri CP_1 Donato, …
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    • inammissibilità domanda nuova·
    • prescrizione del credito·
    • interpretazione rigorosa norme finanziamenti pubblici·
    • revoca finanziamento·
    • contributo pubblico·
    • art. 97 Cost.·
    • art. 183 c.p.c.·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • compensazione spese di lite

  • 2Trib. Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 2519
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del dott. Liberato Faccenda, all'esito della discussione ex art. 281 sexies cod. proc. civ., tenutasi all'udienza del 13.11.2025, sostituita mediante il deposito di note cartolari ex art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2238 dell'anno 2017 R.G.A.C., vertente tra in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Corigliano Calabro (CS), via Parte_1 Lucarini, n. 43, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bove, con studio in Cosenza, corso Luigi Fera n. 72. giusta procura in …
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    • libertà di iniziativa economica·
    • ente pubblico economico·
    • vincolo di destinazione pubblica·
    • art. 2033 cod. civ.·
    • disapplicazione atti amministrativi·
    • art. 5 legge 2248/1865·
    • art. 8 RAP·
    • CORAP·
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    • giurisdizione giudice ordinario

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 28/10/2024, n. 6076
    Provvedimento: Sentenza n. 6076/2024 Depositato il 28/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il 18/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: DI MAIO GABRIELE, Presidente ARMENANTE ANNAMARIA, Relatore RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice in data 18/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 3399/2023 depositato il 01/06/2023 proposto da Ricorrente_1 Sig. Nominativo_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA Difeso da Difensore_2 …
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    • prova della gestione·
    • spese del grado·
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    • confusione contabile·
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    • IMU·
    • esenzione Covid-19·
    • rigetto appello·
    • credito di imposta Tari·
    • voltura Tari

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 28/11/2024, n. 2797
    Provvedimento: Sentenza n. 2797/2024 Depositato il 28/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 15/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: ROSSOMANDI LUCA, Presidente STORACI GIUSEPPINA, Relatore MIGNECO ANDREA, Giudice in data 15/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 2454/2023 depositato il 27/09/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso …
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    • contributo a fondo perduto·
    • D.L. 172/2020·
    • art. 91 c.p.c.·
    • spese processuali·
    • diniego tacito·
    • D.L. 34/2020·
    • codice ATECO·
    • requisiti di legge·
    • D.L. 149/2020·
    • D.L. 137/2020

  • 5Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2024, n. 6815
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Carmelo BARBIERI consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 8012 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 18 gennaio 2024, e vertente TRA (c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato APPELLANTE E (c.f.: ), (c.f.: CP_1 C.F._1 CP_2 ), (c.f.: ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 [...] …
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    • termine perentorio·
    • circolare n. 17/1994·
    • accollo statale garanzie fideiussorie·
    • art. 1, comma 1-bis, decreto-legge n. 149/1993·
    • diritto soggettivo·
    • giurisdizione amministrativa·
    • discrezionalità amministrativa·
    • decadenza dal diritto·
    • d.m. n. 80161/1994
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Versioni del testo

  • Articolo 1
    Art. 1. Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola 1. Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140 , recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: "ventennali" sono sostituite da quelle: "decennali".
    (( 1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine e' stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.
    1-ter. Per il consolidamento delle passivita' onerose delle cooper- ative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, puo' essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 . All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno )) 2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140 , e' autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.
    3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 , come rifinanziata con la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500 ; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
    4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.
  • Articolo 2
    Art. 2. Interventi per le medie e piccole imprese
    1. All' articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782 , al primo periodo, dopo le parole: "iniziative da realizzare da piccole e medie imprese", sono inserite le parole: ", ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine di passivita' a breve termine e prestiti partecipativi" ed al periodo: "I rientri per capitale ed interesse delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni." sono aggiunte le parole: ", salvo quanto stabilito al secondo comma.".
    2. All' articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , nonche' ad enti creditizi e societa' finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all' articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come societa' di capitali o come societa' cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potra' essere altresi' utilizzato , nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti, per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso gli interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalita' ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere sul detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalita' e le modalita' di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, e' consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all' articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilita' annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato.".
    3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 , e' incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
    4. Il Fondo di cui al comma 3 e' altresi' incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
    5. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , e' sostituito dal seguente:
    "Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' stabilito come segue:
    a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988: 45 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;
    b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88: 55 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a);
    c) per le rimanenti zone: 65 per cento del tasso di riferirnento come definito alla lettera a)".
    6. Il Fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e' integrato della somma di lire 100 miliardi, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6 , 7 , 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 . Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
    6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652 , e dall' articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , per l'anno 1993 e' sospesa la riserva prevista dall' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867 , convertito, COD modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22 , a valere sulle disponibilita' del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all' articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive modificazioni.
    6-ter. Per il medesimo anno 1993 il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede ad assegnare le risorse in base alle esigenze di finanziamento.
    7. All' articolo 44, primo comma, lettera i), della legge 25 luglio 1952, n. 949 , come modificato dall' articolo 1, n. 3 ), secondo comma, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350 , le parole: "assicurando alle imprese insediate nel Mezzogiorno il 60 per cento delle disponibilita' di finanziamento e il 40 per cento alle rimanenti zone, con particolare riguardo a quelle in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovra' essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri" sono sostituite dalle seguenti: "assicurando priorita' di finanziamento alle domande presentate dalle imprese localizzate nelle aree di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148 ".
    8. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , e' aggiunto il seguente:
    " 6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensita' delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1 luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee.".
    8-bis. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , sono iscritti, su domanda, in una apposita sezione dell'elenco speciale previsto dall' articolo 6, comma 1, del decreto- legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , e non sono soggetti alle altre disposizioni di cui al medesimo decreto-legge.
    8-ter. L'iscrizione nella sezione di cui al comma 8-bis non abilita ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.
    9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovra' essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa.
    10. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , e' integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
    Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
    11. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n.317 , formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale gia' in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.
    11-bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , assicura alle proposte stesse la massima pubblicita' e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni.
    11-ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte.
    12. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 GIUGNO 1995, N. 244, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. L. 8 AGOSTO 1995, N. 341))
    13. L' articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 , e' sostituito dal seguente:
    "Art. 7. - 1. La regione Friuli-Venezia Giulia puo' istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi.
    La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonche' i criteri e le modalita' relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.
    2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e' attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.".
    14. L' articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 , e' sostituito dal seguente:
    "Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parita' di condizioni per concorrere alle finalita' di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economico-produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'esercizio 1992, lire 10 miliardi per l'esercizio 1993 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno. Per tali ultime finalita' e' altresi' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995; al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonanento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
    15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
    16. L' articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 , e' abrogato.
    17. Ai fini dell'attuazione del comma 13, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all' articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198 , devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.
    17-bis. Alle aziende agricole colpite da calamita' naturali, per almeno tre annate agrarie, nel periodo 1980-1992, sono erogate le provvidenze di cui al decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31 .
    All'uopo le scadenze delle cambiali agrarie fino al 31 dicembre 1992 sono prorogate al 31 dicembre 1994 ed i prestiti agrari prorogati sono assistiti dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia.
    Agli oneri relativi si fa fronte con la utilizzazione degli stanziamenti del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 , e successive modificazioni. Tutte le procedure esecutive relative ai prestiti suddetti sono sospese.
  • Articolo 3
    Art. 3. Fondo per il credito agevolato al commercio 1. Il Fondo per il credito agevolato al commercio, di cui all' articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e' integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
    (( 1-bis. Le disposizioni previste dai commi nono e decimo dell'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 , si applicano anche per gli anni 1993, 1994 e 1995 per un importo di lire 10 miliardi annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all' articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 ))