Art. 7
Ognuna delle Parti considera la possibilita', su base reciproca, di offrire borse di studio ai laureandi e ai laureati, provenienti da entrambi i Paesi, permettendo loro di seguire gli studi e frequentare i corsi di livello universitario e post-universitario presso istituzioni culturali e scientifiche, quali accademie, istituti di ricerca e conservatori.