Articolo 7 - Accordo della Legge 24 marzo 2011, n. 38
Articolo 6Articolo 8
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13 aprile 2011

Art. 7

Ognuna delle Parti considera la possibilita', su base reciproca, di offrire borse di studio ai laureandi e ai laureati, provenienti da entrambi i Paesi, permettendo loro di seguire gli studi e frequentare i corsi di livello universitario e post-universitario presso istituzioni culturali e scientifiche, quali accademie, istituti di ricerca e conservatori.
Entrata in vigore il 13 aprile 2011
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