Articolo 4 del Decreto 21 febbraio 2011, n. 44
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 maggio 2011
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Versione
14 gennaio 2023
Art. 4. Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia 1. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217)) .
2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari e degli UNEP, da utilizzare unicamente per i servizi di cui al presente decreto, sono pubblicati sul portale dei servizi telematici e rispettano le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
3. Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei log dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata per cinque anni.
Entrata in vigore il 14 gennaio 2023
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