Articolo 8 del Decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535
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22 ottobre 1996
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24 dicembre 1996
Art. 8. Disposizioni in materia di demanio marittimo
e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione (( 1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all' articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , le amministrazioni regionali possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformita' ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie di porto )) 2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) .
3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) .
4. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilita' degli impianti di balneazione, di cui all' articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 .
5. Per le concessioni di zone del demanio marittimo e del mare territoriale assentite per le finalita' di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 , e successive modificazioni, ed all' articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , introdotto dall' articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165 , il canone annuo per gli anni dal 1990 al 1993 compresi, e' fissato nelle stesse misure indicate dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui ((articolo 03, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494)) , adottato con decreto n. 595 in data 15 novembre 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione , di concerto con i Ministeri del tesoro e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1996. (( Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute per gli anni predetti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo)) .
Entrata in vigore il 24 dicembre 1996
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