Articolo 20 del Decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535
Articolo 19
Versione
22 ottobre 1996
Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 22 ottobre 1996
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