Articolo 6 del Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 dicembre 1990
Art. 6. Convenzioni con l'INPS per l'erogazione diretta e
complessiva della pensione da parte del datore di lavoro 1. Il pagamento unitario del trattamento pensionistico complessivo, risultante dalla somma della quota a carico della gestione speciale e di quella determinata ai sensi dell'art. 4, e' effettuato per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dagli enti creditizi di cui all'art. 1 ovvero dalle societa' da essi risultanti ai sensi dell' art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218 , previa stipulazione di apposita convenzione, che deve prevedere il pagamento delle pensioni alla stessa scadenza di quelle erogate dagli originari fondi o enti nonche' sistemi di conguaglio fra le somme per prestazioni erogate per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e i contributi allo stesso dovuti.
2. Il soggetto erogatore ai sensi del comma precedente e' sostituto d'imposta a norma dell' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 600 .
Entrata in vigore il 18 dicembre 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente