Art. 48-ter. (( (Rapporto informativo per il personale in posizione di impiego temporaneo). )) (( 1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede diversa da quella di assegnazione per un periodo non inferiore a tre mesi il rapporto informativo e' redatto dalle autorita' ove il dipendente presta materialmente servizio alla data della compilazione dello stesso, secondo le modalita' di cui agli articoli precedenti. Nel caso in cui il dipendente abbia prestato la propria attivita' in piu' sedi nell'arco dell'anno ai fini della redazione del rapporto informativo si terra' conto delle informazioni fornite sul servizio reso nelle diverse sedi. ))
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7 luglio 2017
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- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 07/10/2021, n. 2998Provvedimento: […] Deve, invece, osservarsi che l'art. 48-ter del decreto legislativo n. 443/1992 stabilisce che, nel caso di impiego temporaneo del dipendente in sede diversa per un periodo superiore ai tre mesi, il rapporto deve essere redatto dall'autorità ove il dipendente presta materialmente servizio alla data di compilazione dello stesso.Leggi di più...
- annullamento del provvedimento amministrativo·
- termini per la definizione dei procedimenti amministrativi·
- spese di lite·
- art. 48-ter del decreto legislativo n. 443/1992·
- natura ordinatoria dei termini·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- personale della Polizia Penitenziaria·
- valutazione del rendimento professionale·
- valutazione del rapporto informativo·
- rapporto informativo
- 2. TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1665Provvedimento: […] Va rammentato, poi, che, ai sensi dell'art. 48 ter, d.lgs. n. 443 del 1992 (recante “Rapporto informativo per il personale in posizione di impiego temporaneo”), per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede diversa da quella di assegnazione per un periodo non inferiore a tre mesi il rapporto informativo è redatto dalle autorità ove il dipendente presta materialmente servizio alla data della compilazione dello stesso, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Nel caso in cui il dipendente abbia prestato la propria attività in più sedi nell'arco dell'anno ai fini della redazione del rapporto informativo si terrà conto delle informazioni fornite sul servizio reso nelle diverse sedi.Leggi di più...
- disponibilità incarico dirigenziale·
- diritto di manifestazione contrarietà trasferimento·
- valutazione annuale·
- mancato coinvolgimento Direttore Generale Formazione·
- art. 16 d.lgs. 146/2000·
- eccesso di potere·
- giudizio parzialmente conforme·
- compensazione spese di lite
- 3. TAR Roma, sez. V, sentenza 22/10/2025, n. 18327Provvedimento: Pubblicato il 22/10/2025 N. 18327/2025 REG.PROV.COLL. N. 06983/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6983 del 2024, proposto da Gina Rescigno, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Rispoli e Mariangela Zupa, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12; per l'annullamento - del …Leggi di più...
- art. 48-ter d.lgs. 443/1992·
- annullamento rapporto informativo·
- dirigente sindacale·
- spese di lite·
- valutazione personale·
- eccesso di potere·
- rapporto informativo·
- difetto di motivazione