Articolo 30 bis del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Articolo 30 1Articolo 30 ter
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11 giugno 1995
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13 aprile 2001
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 30-bis. (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di ((otto)) anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio e' necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all' articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 .
2. Per gli orchestrali il titolo di studio e' quello previsto dall' articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 .
(15)

------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 41, comma 12) che "Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio previsto dall' articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g), del presente decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi previsti".
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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