Articolo 54 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Articolo 53Articolo 66
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Art. 54. (Decorrenza delle promozioni per merito straordinario) 1. Le promozioni di cui al presente decreto decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie. ((25)) 2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite, con la decorrenza prevista dal comma 1, anche a coloro i quali siano deceduti nel corso dei fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, o in seguito ad essi.
3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'istituto o del servizio ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.
4. Sulla proposta decide il Capo del dipartimento, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 50, secondo le rispettive competenze.
5. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.

--------------- AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo - 30 aprile 2024, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 02/05/2024, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell' art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ), nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella piu' favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi del fatto".
Entrata in vigore il 3 maggio 2024
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