Articolo 50 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Articolo 60Articolo 51
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 50. (Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria) 1. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale di cui al presente decreto esprimono parere spcifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello del ruolo degli assistenti e degli agenti, presiedute dal vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o da un dirigente generale da lui delegato, ((...)) , e composte da quattro membri scelti ((fra i dirigenti penitenziari e gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria)) .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 maggio 2017, n. 95 .
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari ((del Corpo di polizia penitenziaria)) .
4. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del Capo del Dipartimento.
5. Le commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deliberano sui ricorsi di cui al comma 4 dell'articolo 45.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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