Articolo 18 del Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266
Articolo 20Articolo 18 bis
Versione
11 novembre 2004
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Versione
28 dicembre 2004
Art. 18. Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza 1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all' articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276 , e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.
2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall' articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45 , e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies ((dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni)) , sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2004
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