Articolo 9 del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234
Articolo 8Articolo 10
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1 gennaio 2008
Art. 9. Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10 per cento della durata consentita e con la sanzione amministrativa da 260 euro a 1560 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10 per cento della durata consentita.
2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300.
3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 6 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 105 ad euro 630.
4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata.
5. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro a 1500.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
Nota all'art. 9:
- Il testo degli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , recante: «Nuovo codice della strada » pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
«Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del dipartimento per i trasporti terrestri e dell'ispettorato del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e' sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.
7. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorita' competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita' nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici del dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 11, e' ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorita' diverse sono definitivi.».
«Art. 178 (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.
2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del dipartimento per i trasporti terrestri e dell'ispettorato del lavoro.
3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e' sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.
4. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570, salvo che il fatto costituisca reato.
4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorita' competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.
8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea.
10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca e' ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni.».
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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