Articolo 39 - Convenzione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino
Articolo 38Articolo 40
Versione
1 ottobre 1939
Art. 39.

Gli atti di qualsiasi natura, ricevuti o formati in Italia non saranno soggetti, perche' se ne possa fare uso nella Repubblica di San Marino, ad altra formalita' di legalizzazione, oltre quella richiesta nel Regno, quando vengano prodotti fuori della circoscrizione della provincia nella quale furono ricevuti o formati e quelli ricevuti o formati nella Repubblica non saranno soggetti, perche' se ne possa fare uso in Italia, ad altra formalita' di legalizzazione oltre quella del Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica stessa.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1939
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