Articolo 9 del Decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114
Articolo 8Articolo 10
Versione
20 marzo 1948
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Versione
14 marzo 1956
Art. 9.
Chi, prima che siano trascorsi dieci anni dall'acquisto fatto a termini del presente decreto, alieni volontariamente il fondo acquistato o cessi, senza giusta causa, dal coltivarlo direttamente perde i benefici fiscali previsti dall'art. 1. Inoltre decade dal diritto al concorso statale negli interessi sul mutuo ed e' tenuto, solidalmente col compratore in caso di vendita, a restituirne l'importo allo Stato, il quale rimane obbligato nei confronti dell'istituto finanziatore, nel caso che il contributo abbia formato oggetto di cessione.
Nei contratti di vendita a persone di cui all'art. 1, stipulati da consorzi, enti e societa' di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, saranno introdotte clausole che prevedano la perdita delle agevolazioni fiscali e degli altri vantaggi conseguiti dall'acquirente, qualora si verifichino le ipotesi del primo comma del presente articolo.
Nella decadenza dai benefici del presente decreto incorre pure l'acquirente il quale abbia, con false dichiarazioni, con raggiri o false documentazioni circa i requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto, tratto in inganno l'ufficio statale competente ad attestare la sussistenza dei requisiti medesimi, e salvo in ogni caso l'esercizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato. In tal caso, oltre alle imposte normali, e' dovuta una sopratassa pari all'importo dell'imposta evasa.
Ai fini della dichiarazione di decadenza dai benefici fiscali spetta all'ispettore compartimentale per l'agricoltura del compartimento, dove ricade in tutto o per la maggior parte il fondo, di procedere agli accertamenti necessari, il cui risultato sara' comunicato alla Amministrazione finanziaria, per gli ulteriori adempimenti di propria competenza. ((5)) ------------------ AGGIORNAMENTO (5) La L. 1 febbraio 1956, n. 53 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell' art. 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e' ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza ivi prevista".
Entrata in vigore il 14 marzo 1956
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