Articolo 4 del Decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 marzo 1948
Art. 4.
Gli enti di colonizzazione e i consorzi di bonifica integrale sono autorizzati a provvedere, coi benefici e limiti previsti dal presente decreto, all'acquisto, ripartizione e vendita di terreni a diretti coltivatori o loro cooperative, nonche', dove occorra, all'esecuzione delle opere necessarie per la lottizzazione ed eventuale trasformazione dei terreni da ripartire.
Ai detti enti e consorzi puo' essere consentita, con provvedimento del Ministero del tesoro, l'emissione di obbligazioni, con garanzia dello Stato.
La Cassa depositi e prestiti e gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, le assicurazioni e la previdenza sono autorizzati, anche in deroga di leggi o di statuti, ad acquistare le obbligazioni anzidette.
Tali enti sono autorizzati inoltre a costituire societa', le quali provvedano all'acquisto, trasformazione e cessione di terreni a coltivatori diretti o loro cooperative, alle condizioni e con i benefici previsti dal presente decreto.
Le societa' decadranno dai predetti benefici se le cessioni non siano effettuate nel termine di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
L'atto di costituzione e gli eventuali successivi aumenti di capitale sono esenti da ogni imposta o tassa.
Entrata in vigore il 20 marzo 1948
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