Art. 3.
Gli atti di acquisto di fondi rustici da parte di cooperative regolarmente costituite, i cui soci siano tutti lavoratori agricoli, nonche' gli atti di suddivisione e di assegnazione dei fondi stessi ai soci sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella fissa ipotecaria, sempreche', avuto riguardo al numero dei soci, al momento dell'acquisto, a ciascun socio spetti una quota che non ecceda i limiti della piccola proprieta' contadina, determinata a norma del penultimo comma dell'articolo 1.
Per tutto il resto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli precedenti.
Gli atti di acquisto di fondi rustici da parte di cooperative regolarmente costituite, i cui soci siano tutti lavoratori agricoli, nonche' gli atti di suddivisione e di assegnazione dei fondi stessi ai soci sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella fissa ipotecaria, sempreche', avuto riguardo al numero dei soci, al momento dell'acquisto, a ciascun socio spetti una quota che non ecceda i limiti della piccola proprieta' contadina, determinata a norma del penultimo comma dell'articolo 1.
Per tutto il resto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli precedenti.