Articolo 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 marzo 1948
Art. 3.
Gli atti di acquisto di fondi rustici da parte di cooperative regolarmente costituite, i cui soci siano tutti lavoratori agricoli, nonche' gli atti di suddivisione e di assegnazione dei fondi stessi ai soci sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella fissa ipotecaria, sempreche', avuto riguardo al numero dei soci, al momento dell'acquisto, a ciascun socio spetti una quota che non ecceda i limiti della piccola proprieta' contadina, determinata a norma del penultimo comma dell'articolo 1.
Per tutto il resto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli precedenti.
Entrata in vigore il 20 marzo 1948
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