Art. 7.
Agli acquirenti od assegnatari di fondi di pertinenza degli enti previsti agli articoli 4 e 5 si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto.
Agli acquirenti od assegnatari di fondi di pertinenza degli enti previsti agli articoli 4 e 5 si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto.