Articolo 7 del Decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 marzo 1948
Art. 7.
Agli acquirenti od assegnatari di fondi di pertinenza degli enti previsti agli articoli 4 e 5 si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto.
Entrata in vigore il 20 marzo 1948
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente