Articolo 11 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Articolo 10Articolo 12
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13 settembre 2016
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11 febbraio 2018
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22 giugno 2023
Art. 11.

Disposizioni concernenti altre attivita' del Corpo forestale dello Stato

1. In relazione al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e all'attribuzione delle funzioni di cui agli articoli 7, 9 e 10, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alle seguenti attivita':
a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all' articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 .
2. All'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con il personale trasferito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, ultimo periodo e inquadrato secondo le corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi dell' articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , e' adeguata la struttura organizzativa del predetto Ministero.
Entrata in vigore il 22 giugno 2023
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