Articolo 3 del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270
Articolo 2Articolo 4
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27 novembre 2004
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11 agosto 2023
Art. 3. Titoli e corsi di studio 1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.
(( 6-bis. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale abilitanti all'esercizio di professioni, nonche' i corsi di laurea professionalizzanti, fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, hanno altresi' l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili. )) 7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall' articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell' articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 , le universita' possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita' italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
Entrata in vigore il 11 agosto 2023
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