Articolo 6 ter del Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90
Articolo 7Articolo 7
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25 marzo 2012
Art. 6-ter. Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01, CER 19.05.03; presso i medesimi impianti sono altresi' autorizzate le attivita' di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi. I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio. (( 1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, e' autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 . )) 2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle disposizioni di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati ad attivita' di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, e, ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall' articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dall' articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 , alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01.
Entrata in vigore il 25 marzo 2012
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