Art. 10. Proroga della vigenza; modifiche al programma di lavoro; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia. 1. La domanda di proroga del permesso di ricerca, la domanda di modifica al programma di lavoro e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, sono presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'Unmig. Il Ministero puo' sentire, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico e le amministrazioni interessate. Il Ministero emana tali decreti in centosettanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. La domanda di trasferimento a terzi del permesso o di trasferimento delle quote di uno o piu' contitolari e' presentata al Ministero e, per conoscenza, alla sezione competente, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente.
3. La decadenza del titolare del permesso di ricerca e' dichiarata, con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi da parte del titolare e sentito, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico, entro centosettanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento.
4. Il Ministero provvede, con decreto, all'accettazione della rinuncia, entro sessanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.
2. La domanda di trasferimento a terzi del permesso o di trasferimento delle quote di uno o piu' contitolari e' presentata al Ministero e, per conoscenza, alla sezione competente, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente.
3. La decadenza del titolare del permesso di ricerca e' dichiarata, con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi da parte del titolare e sentito, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico, entro centosettanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento.
4. Il Ministero provvede, con decreto, all'accettazione della rinuncia, entro sessanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.