Art. 13.
In relazione all'attuazione dei progetti speciali in agricoltura previsti dall' art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 , alle imprese agricole, singole o associate, possono essere concessi, nei casi non previsti dall'art. 141 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , prestiti di esercizio a tasso agevolato nonche' le anticipazioni finanziarie di cui al terzo comma dell'art. 75 del testo unico medesimo e anticipazioni a tasso agevolato su contributi statali, regionali o delle Comunita' europee.
I tassi di interesse su tali operazioni sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse nelle misure fissate, la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a concedere agli istituti di credito, con i criteri e le modalita' determinate dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un concorso negli interessi sulle singole operazioni di prestito e di anticipazione, oppure a costituire fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni in conformita' del settimo comma dell'art. 141 del citato testo unico.
I prestiti di cui al presente articolo sono assistiti, nei casi consentiti, dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia, di cui all' art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le modalita' previste dalle stesse disposizioni.
La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito, ai sensi della lettera a), comma nono, dell'art. 141 del predetto testo unico operano all'atto della prima somministrazione sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario viene ridotta allo 0,10 per cento per le operazioni di prestito di esercizio previste dal presente articolo e non viene ripetuta nel caso di proroga o rinnovo dell'operazione medesima.
In relazione all'attuazione dei progetti speciali in agricoltura previsti dall' art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 , alle imprese agricole, singole o associate, possono essere concessi, nei casi non previsti dall'art. 141 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , prestiti di esercizio a tasso agevolato nonche' le anticipazioni finanziarie di cui al terzo comma dell'art. 75 del testo unico medesimo e anticipazioni a tasso agevolato su contributi statali, regionali o delle Comunita' europee.
I tassi di interesse su tali operazioni sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse nelle misure fissate, la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a concedere agli istituti di credito, con i criteri e le modalita' determinate dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un concorso negli interessi sulle singole operazioni di prestito e di anticipazione, oppure a costituire fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni in conformita' del settimo comma dell'art. 141 del citato testo unico.
I prestiti di cui al presente articolo sono assistiti, nei casi consentiti, dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia, di cui all' art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le modalita' previste dalle stesse disposizioni.
La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito, ai sensi della lettera a), comma nono, dell'art. 141 del predetto testo unico operano all'atto della prima somministrazione sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario viene ridotta allo 0,10 per cento per le operazioni di prestito di esercizio previste dal presente articolo e non viene ripetuta nel caso di proroga o rinnovo dell'operazione medesima.