Art. 5.
Criteri di controllo della qualita'
del servizio di certificazione energetica
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualita' del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalita' della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorita' competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.
2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche piu' efficienti e comprendono tipicamente:
a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
b) le valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005 :
«Art. 9. (Funzioni delle regioni e degli enti locali).
- 1. (Omissis).
2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attivita' nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo l, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239 , cosi' da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita', le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma l, sono svolte secondo principi di imparzialita', trasparenza, pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.».
Criteri di controllo della qualita'
del servizio di certificazione energetica
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualita' del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalita' della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorita' competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.
2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche piu' efficienti e comprendono tipicamente:
a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
b) le valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 192 del 2005 :
«Art. 9. (Funzioni delle regioni e degli enti locali).
- 1. (Omissis).
2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attivita' nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo l, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239 , cosi' da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita', le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma l, sono svolte secondo principi di imparzialita', trasparenza, pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.».